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Normative e Leggi
Sintesi del diritto delle armi (aggornata al 10 marzo 2009) Di tre specie sono al mondo gli ignoranti: il primo che non sa, il secondo che non vuol sapere, il terzo che pretende di sapere (Giambattista Basile - Cunto de li cunti). Nota: Questo testo può essere scaricato in formato PDF, 124 Kb pronto per essere stampato. E' in formato A5; chi ha una stampante che stampa in formato opuscolo oppure usando Acrobat Reader ver. 8 o successive e impostando il formato di stampa opuscolo si ottiene in formato tascabile. Occorre fare delle prove con solo due fogli perché è facile sbagliare l'orientamento delle pagine e il fronteretro. Nel file PDF si trovano anche le indicazioni degli articoli di legge applicabili per ogni situazione e un prospetto dei reati in materia di armi. PRESENTAZIONE Queste poche pagine espongono in modo assolutamente sintetico, ma preciso, il diritto delle armi italiano. Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione, è basata sulle norme di legge, secondo l’interpretazione corrente dei giudici e la prassi seguita dalla maggior parte Questure e Stazioni dei Carabinieri, ed è quindi da seguire per non creare incertezze e disparità di trattamento nei cittadini. Chi ritiene o afferma che le disposizioni sono diverse, oppure che ne è diversa l’interpretazione tradizionale od usuale, va invitato ad informarsi meglio. Consiglio di portare sempre con sé una copia di questo libretto e di farne omaggio a chi deve applicare la legge sulle armi. Chi volesse sapere quasi tutto sull’argomento e trovare le spiegazioni e i riferimenti giurisprudenziali della Cassazione che sostengono quanto affermato, può consultare il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna, in cui vi sono circa mille pagine di esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica delle armi, e altrettante pagine di leggi. Testi normativi, sentenze di merito e altre informazioni storiche e tecniche sono sul mio sito www.earmi.it. I riferimenti agli articoli di legge sono nel testo PDF. Edoardo Mori . Bolzano 10 marzo 2009 I vari tipi di armi Con il termine armi la legge si riferisce a: Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal Ministero dell’Interno. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni, ma il Ministero ufficialmente ne ha approvate solo tre marche, senza indicare i criteri tecnici seguiti. La corrente interpretazione è discutibile perché uno strumento non lesivo, utilizzabile anche per respingere aggressioni di animali, dovrebbe essere considerato strumento atto ad offendere. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d’armi e denunziarli, senza mai portarli. Si tenga presente che molte armi bianche sono in libera vendita in negozi sportivi o su internet senza che nessuna autorità intervenga e che è cosa ingiusta denunziare il detentore senza procedere anche contro il venditore o importatore. Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche. Armi da sparo: fucili, pistole, lanciarazzi, che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l’uso di un combustibile; ad esse sono talvolta equiparate le armi che usano aria o gas compressi (armi a gas). Si distinguono giuridicamente in: • A. da guerra o armi comuni: Sono comuni tutte quelle non da guerra; queste sono ormai estremamente ridotte fra le pistole e le carabine: armi a raffica, fucili d’assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro 9 parabellum (ma è un dimostrato errore del Ministero); non esistono revolver da guerra e ve ne sono anche in calibro 9 para. Le armi da guerra non possono essere detenute, salvo quelle in collezioni esistenti fino dal 1975. Le armi comuni si distinguono poi in: • A. comuni sportive: quelle classificate come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono. • A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da caccia i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm.), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm, devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono armi da caccia quelle in calibri 6 e 9 mm Flobert. Sono armi da caccia anche quelle in tutti calibri per pistola superiori al 22 (9x21, 44 Mag., ecc.; attenzione: la cartuccia rimane tecnicamente una cartuccia per arma corta). Le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di due cartucce. Fuori del terreno di caccia il caricatore può contenere il numero di colpi indicato in catalogazione. Se una delle canne è in calibro non consentito, essa deve essere resa inutilizzabile sul terreno di caccia. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore più di due colpi. I fucili semiautomatici a canna rigata possano avere, sul treno di caccia, un caricatore contenente più di due colpi. Anche moschetti militari o fucili d’assalto demilitarizzati sono armi da caccia. La natura di arma da caccia non è indicata nel provvedimento di catalogazione e non è compito del Ministero decidere su tale qualificazione. Il catalogo deve dire solo se un’arma è comune o da guerra e se è o meno sportiva. • Armi lunghe sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole . • A. comuni in genere: tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive e non liberalizzate, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia. • A. antiche : quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Si tenga presente che: Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione); Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica che riproducono modelli di armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (sono le cosiddette repliche). Per alcuni tutte le armi a retrocarica che riproducono armi antiche, ma costruite dopo il 1890, sono repliche e in effetti non ha senso pratico fare distinzioni. La replica deve avere i punzoni del banco di prova. Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regime un po’ diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne denunzia. Non ci vuole la licenza per le armi bianche antiche. Le armi antiche non devono avere segni distintivi (marchi, matricola) salvo quelle ad avancarica costruire dopo il 1920 (ipotesi molto rara). Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne! • Repliche: Le repliche sono le riproduzioni di armi da sparo antiche, più o meno fedeli, prodotte dopo il 1890. Esse devono recare tutti i prescritti segni distintivi e passano al Banco di Prova. Le repliche di armi ad avancarica non sono soggette a catalogazione. Le repliche a retrocarica posteriori al 1979 vanno catalogate. • A. liberalizzate: Tutte le repliche di armi ad avancarica monocolpo (quindi non i revolver e le armi con più canne o a ripezione) e le armi ad aria compressa od a gas, di potenza non superiore a 7,5 Joule, sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunziate; possono essere liberamente trasportate. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico (luogo ben recintato a cui non possono accedere estranei se non autorizzati) e in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; esse recano già marchio del fabbricante, matricola e sono provate al Banco di Prova; per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova per poterle togliere dalla denunzia. Se però l’arma è di fatto inferiore a 7,5 J, non vi è alcun illecito nel detenerla. Ai fini della legge penale non sono armi proprie, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico. È vietato ovviamente cacciare con esse. Ad esse non si applicano i reati in materia di armi ma solo sanzioni amministrative, salvo che per il porto al di fuori dei luoghi consentiti, punito come il porto di un coltello. Strumenti atti ad offendere (armi improprie). Non sono armi, ma strumenti: i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato in via principale ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Gli archi e le balestre non sono armi improprie se portati senza le frecce o non incordati (è chiaramente solo un trasporto). Questi strumenti sono liberamente importabili, acquistabili, detenibili senza denunzia e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria. Il cacciatore e l’escursionista possono portare ogni tipo di coltello. Chi è uscito di casa portando l’oggetto per un giustificato motivo, è legittimato a portarlo fino a che non rientra a casa. Il porto senza giustificato motivo è punito dall’art. 4 L. 110/1975. Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunziate. Non sono né armi né strumenti, ma oggetti qualsiasi, le armi a salve, i giocattoli a forma di arma, le riproduzioni inerti di armi, le armi disattivate nelle parti essenziali, i giocattoli softair con potenza non superiore ad un Joule; questi oggetti sono liberi del tutto; se confondibili con armi vere, devono essere messi in commercio con un tappo o cerchio rosso sulla bocca della canna, ma l’acquirente può eliminarlo senza conseguenze, purché non usi l’oggetto per commettere reati (minacce, rapina). Le armi a salve devono avere la canna parzialmente otturata, in modo da non poter proiettare corpi solidi (è obbligo solo del produttore); non devono recare un tromboncino lanciarazzi. Le armi paintball (sparano palline di vernice) non sono liberalizzate in Italia per decisione del Min. Int., in contrasto con la legge. Con le armi a salve si può sparare liberamente (senza disturbare) perché per definizione non si tratta di spari pericolosi vietati. Per un erronea interpretazione del Ministero vengono considerate armi da sparo i lanciasiringhe veterinari che funzionano con cartuccia a salve od aria compressa, sebbene si distinguano ben poco da una cerbottana e siano un tipico strumento da lavoro. Parti di armi: sono parti essenziali di armi, per norme internazionali ed italiane, le canne, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori; le norme europee vi aggiungono l’otturatore e, per espressa assimilazione, i silenziatori. Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un’arma giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non sono parti il tamburo o il caricatore di un’arma a salve. Le parti essenziali di armi che non facciano parte di un’arma intera devono essere denunziate (giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno denunziati i caricatori e le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti di arma i riduttori di calibro (canne riduttrici e bossoli riduttori), i visori notturni, i puntatori laser, i cannocchiali e simili accessori da montare su di un’arma di per sé già completa. Armi disattivate o inefficienti: un’arma si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!). Non è necessario che il privato segua le procedure previste per i fabbricanti da circolari ministeriali. Un’arma bianca spuntata e non affilata non è più un’arma, ma solo un pezzo di ferro. Acquisto di armi Ogni cittadino sano di mente, che non si ubriachi o non si droghi e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d’armi ha già dimostrato all’autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa. Per le munizioni si veda apposita voce. I limiti per la detenzione di armi sono: Armi da caccia, senza limite Armi sportive, 6 pezzi Armi comuni in genere, 3 pezzi Entro tali limiti si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma. Chi non ha una licenza di porto d’armi deve invece richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che si intendono acquistare; la questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla ASL. È prassi delle questure richiedere l’idoneità al maneggio delle armi. In alcune questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il certificato di capacità al maneggio delle armi rilasciato dal TSN; è richiesta che non trova supporto nella legge, ma del tutto usuale. In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il certificato se il richiedente rinunzia a detenere le munizioni per l’arma; soluzione esatta perché neppure il collezionista deve produrlo, visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe insensato chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, a chi vuol acquistare un’arma bianca o un’arma antica! Sono illegittime imposizioni circa le modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l’atto tipico previsto dalla legge. Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione. Per recenti disposizioni del Min. Finanze è stato reintrodotto il bollo sulla domanda di rilascio e sul nulla osta. Gli obiettori al servizio militare possono acquistare liberamente armi liberalizzate e possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi. Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro per le armi loro consentite. Se hanno rinunziato allo status di obiettore riacquistano i diritti di ogni altro cittadino. I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire alla questura il nulla osta del proprio paese. In teoria anche un cittadino extracomunitario può ottenere licenze di PS, ma spesso si richiede reciprocità di trattamento e gli può essere difficile dimostrare i requisiti personali. La legge prevede che il prefetto può vietare la detenzione di armi a chi potrebbe abusarne. È provvedimento amministrativo che deve rispettare la procedura prevista per i provvedimenti amministrativi. Accade sempre più spesso che agenti di polizia giudiziaria che accertano un modesto illecito in materia di armi, oltre a sequestrare l’arma o cartuccia corpo di reato, si portino via “in via cautelare” tutte le armi. È comportamento non consentito dalla legge e che potrebbe comportare risarcimento danni. Solamente in caso di urgenza e pericolo (segni di squilibrio del detentore, atti gravi di violenza) il “capo dell’ufficio di PS del luogo”, e non altri, può adottare un provvedimento provvisorio da trasmettere con urgenza al prefetto. Quindi per la restituzione di queste armi è competente il prefetto. Denunzia e custodia di armi Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle al più presto (due o tre giorni). La detenzione di armi non richiede il possesso di licenze di porto. La denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi delle armi e il luogo di loro custodia. La denunzia viene presentata alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l’originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. La denunzia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con il fax (si veda modulo di denunzia nel sito Polizia di Stato). Si consiglia di inviare la denunzia senza busta, in modo che sia timbrata sul retro. La denunzia deve contenere anche l’elenco delle armi già denunziate, specialmente se ad altra autorità. Le munizioni possono essere denunziate assieme alle armi o separatamente. Le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunziate. Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata da parte di chi le riceve se supera due o tre giorni; non va denunziato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare. Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi sono mal custodite, denunzierà tale reato. Nel luogo di denunzia privato le armi possono essere detenute cariche e pronte all’uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le usino bambini o minorati. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci; non è richiesto che siano abilitate al maneggio di armi. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L’obbligo di custodia non riguarda (o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l’arma privata di una parte essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all’aperto in auto, incustodita. I fabbricanti e commercianti di armi non devono denunziare né armi né munizioni poiché le devono caricare sul registro giornaliero . Non deve denunziare le armi l’agente di PS che le detiene per servizio (la detenzione risulta da atti pubblici). Collezione di armi Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intende detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l’inserimento dei successivi acquisti. Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l’inserimento dell’arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell’acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero di armi fuori collezione. In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; per le armi non catalogate in quanto precedenti al 1979 se ne possono detenere due esemplari con la stessa denominazione e calibro; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione (quindi se uno ama solo le Luger può averne cinque). Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione. Nessuna norma vieta l’uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive; le armi da caccia non vanno in collezione. Però molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione erronea, ma chi se la ritrova deve osservarla. Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza. Anche la licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza non sono richieste per le armi bianche e possono essere largamente attenuate od omesse per quelle da sparo (le repliche moderne di un’arma antica, funzionanti e robuste, sono di libera detenzione!); è vietato detenere le munizioni, ma si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunziare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi da fuoco; se si fossero detenute solo armi bianche, la pistola andrà denunziata). Chi ha una stanza blindata per la collezione di armi, può ovviamente conservare in essa anche le armi fuori collezione. Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunziate. Porto di armi Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d’armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa abitativa. Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN. Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della polizia. La riabilitazione cancella interamente i vecchi reati. Alcune persone, salvo che siano obiettori, possono portare armi senza licenza: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente attivo hanno diritto alla licenza di porto d’armi gratuita (alcuni uffici contestano la gratuità). Altre categorie possono ottenere licenza gratuita se il richiedente è esposto a particolare rischio . Le licenze di porto d’arma sono: • Licenza di porto di arma corta per difesa personale; non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€ 115), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all’acquisto di armi e al loro trasporto. Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo (tesi contestata da alcuni, ma in contrasto con l’espressa volontà del legislatore indicata negli atti parlamentari), in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore). Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell’abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili e inquinamento acustico. La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di porto d’armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio). Se licenziate può essere sospesa dal prefetto. La legge prevede una licenza per il bastone animato, ormai obsoleta. Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. • Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia: originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura. Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo. La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta. La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€ 168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali ; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l’appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque a tal fine). La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia), purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria (ad esempio per tiri di prova). È però praticamente impossibile stabilire se un’arma lunga è portata per difesa o per caccia, salvo che lo dichiari lo stesso autore del fatto. I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l’arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell’autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile. Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. • Licenza di porto di fucile per il tiro a volo: qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo. È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione privata. Non è necessario possedere un fucile, che può essere preso in comodato. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte). Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia e il trasporto di ogni altro tipo di armi. Essa autorizza chiaramente il porto di fucile, ma per prudenza consiglio di limitarsi a trasportare il fucile da tiro a volo perché potrebbe essere considerato illegale il fatto di portarlo al di fuori del campo di tiro. Non è consigliabile fare tiro a volo in aperta campagna. Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro per evitare contestazioni venatorie. . Trasporto di armi Trasportare un’arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa. Quindi: le armi dovranno essere smontate in almeno due parti, se l’arma è di tipo scomponibile (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l’arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l’arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l’arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per armi da tiro può bastare anche l’apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l’arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi. Le regole esposte valgono per le persone autorizzate al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere che egli l’arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l’arma allo scopo di usarla (= portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d’armi. Per trasportare armi in genere occorre essere muniti: Di apposita licenza di trasporto rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione. Di una qualsiasi licenza di porto d’armi (ivi compresa quella per tiro a volo); queste autorizzano a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d’armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nel custodirle, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non impugnare l’arma in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo che entro una armeria!) perché si avrebbe un porto; si dubita se si possa usare l’arma trasportata nel luogo privato altrui al chiuso (es. trasporto di arma per sparare nel poligono privato di un amico). È mia opinione che si possa, ma non vi sono sentenze. La prassi attuale, seguita in molti poligoni privati e non contestata dalle Autorità, è nel senso che chi trasporta un’arma, lunga o corta, in un poligono privato, può anche usarla in esso. Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono: La licenza di trasporto di armi sportive : essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica (si può usare lo stesso utilizzato per iscriversi alla soc. sportiva), ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l’attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono essere prese in comodato. La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza all’acquisto in armeria di armi o munizioni. La cosiddetta carta verde: chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi ad un TSN; è una carta di riconoscimento annuale rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive. Vendita o cessione di armi Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l’acquirente dichiara di ricevere l’arma. Chi cede deve denunziare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell’acquirente. La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l’arma in comodato dovrebbe denunziarla (vedi sopra), sempre che la detenga oltre due o tre giorni. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d’armi). È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle; altrimenti l’acquirente deve venirsi a prendere l’arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri. Il divieto non vale per le parti di arma. Esportazione di armi L’esportazione definitiva avviene su licenza del questore. Per i paesi europei si applica la procedura dell’accordo preventivo con il paese di destinazione (in sostanza una licenza di importazione). Esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari per chi non ha la Carta Europea: per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia) occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata; per le armi sportive occorre dichiarazione delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo), sia in uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera se si va in paese extracomunitario. Esportazione temporanea mediante Carta Europea: le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione e transito. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e, ma solo a mio parere, neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E. un’arma da difesa se si parteciperà a gare sportive La regolamentazione non è delle più chiare. La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita. Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene l’arma (i dati tecnici sono ricavabili dal Catalogo nazionale) perché in certi paesi è importante, e cioè: Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat. D Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, cat. C Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi, cat. C Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm. cat. C Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d’assalto, cat. C. Tutte le altre appartengono alla cat. B Importazione di armi L’importazione temporanea dall’estero è regolata come l’esportazione; chi entra deve presentare le armi alla polizia e denunziare dove le deterrà. L’importazione con C.E. è regolata come l’esportazione. Le armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di Banchi riconosciuti; è obbligatoria la matricola. Le armi non vanno denunziate se il detentore si sposta per cacciare o per gare di tiro. L’importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto per il privato che importa oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono essere catalogate e recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il numero di catalogo non vi è stato inciso o se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Talvolta conviene farle transitare per il Banco di un paese europeo meno formalista. È vietata , salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l’importazione di armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però l’importazione ai commercianti. È norma obsoleta. Segni distintivi Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle. Un’arma priva di matricola o numero di catalogo o marchio del produttore, nei casi in cui sono prescritti, è arma clandestina. La matricola deve comparire su tutte le armi comuni, anche quelle ad aria compressa, solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l’arma è anteriore al 1920. Può essere apposta, per una sola volta, su qualsiasi parte in metallo dell’arma; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un’arma, rispetto a quella di base. Non è vietato scrivere numeri o altre indicazioni su di un’arma al fine di individuarla. Attenzione: spesso la matricola è nascosta sotto le parti in legno. Il marchio o sigla (nome o simbolo) che individua il produttore od importatore e il numero di catalogo; essi devono essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979. Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno distintivo la cui mancanza rende clandestina l’arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente prive, così come le armi ex militari (contro, una volta, la Cassazione, ma è stato sicuramente un abbaglio). Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate. Modifica di armi È vietato alterare le armi da sparo mediante alterazione della meccanica in modo da aumentarne la potenzialità o mediante modifica delle dimensioni per facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio di qualche cm per riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare l’arma da semiautomatica a raffica, rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura, freno di bocca, contrappesi, congegni di mira; non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non sono vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità. È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità; la modifica del calibro va denunziata. La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto ufficiale e molte sono costruite su misura; quindi la lunghezza delle canne può essere variata in misura più ampia purché non si giunga a creare una “lupara”. Il reato di alterazione di arma è ascrivibile solo a chi ha modificato l’arma; non commette alcun reato il detentore, salvo che abbia concorso nel reato di alterazione o abbia commesso ricettazione. Eredità di armi Chi alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunziate, per essere l’erede o per altro motivo, si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denunzia delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a prendersele o che autorizzino il trasporto) oppure a persona munita di porto d’armi oppure ad un armiere. Se l’interessato richiede il nulla osta o ha porto d’armi, può intestarsi le armi definitivamente. È prassi assegnare a chi ha preso la custodia delle armi un termine di almeno 60 giorni per deliberare sul da farsi. È priva di senso la richiesta del consenso di tutti gli eredi perché è questione civilistica che non riguarda assolutamente l’autorità di P.S.! La denunzia di un’arma non prova la proprietà, ma solo la detenzione e l’obbligo di custodia e chi le ha in casa è obbligato a presentarla e ad assumersi la custodia. Rinvenimento armi Chi rinviene armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunziare il rinvenimento all’autorità di PS che può prendere in custodia le armi oppure affidarle a chi le ha rinvenute. Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se le armi non risultano essere corpo di reato. Perciò l’autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all’autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al rinvenitore che potrà disporne a suo piacimento. Non può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del rinvenitore che rinunzia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denunzia di smarrimento). Sparare in campagna Chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all’aperto, dove gli pare. Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati e si ritiene (è ormai prassi usuale) che in poligoni chiusi o all’aperto possa sparare con pistola anche chi ha solo la licenza per fucile. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe fuori da poligoni sono quelle venatorie (vedi sopra, sub “licenza di caccia”). È vietato sparare all’aperto in luogo abitato; non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile, per la legge venatoria, non sparare fuori dai campi attrezzati. Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo pericoloso” ma solo “getto pericoloso di cose” se compiuto dove passano persone. Sparare in poligoni Chi è iscritto ad un TSN può sparare in esso con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono. Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive, e può usare le armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall’istruttore di tiro. Questi sono muniti di licenza gratuita rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i loro compiti nel poligono. Secondo una prassi ormai accettata, e del tutto conforme allo spirito della legge, è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso, con armi ricevute sul posto o trasportatevi legittimamente, anche se si è privi della specifica licenza di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un’armeria). Per alcuni, anche senza controllo. Non vi è limite minimo di età per sparare in poligoni purché sotto controllo di persona capace e con autorizzazione dei genitori. Non è previsto alcun tipo di licenza di P.S. per l’apertura di un poligono, salvo quelle del Sindaco in materia urbanistica e ambientale. Munizioni Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve di apposito calibro e quelle per strumenti da lavoro, che sono libere). Sono: per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int., ma è certamente sbagliata). per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina. a palla, sono quelle che montano un proiettile unico; a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni). La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. I proiettili a punta cava non sono di derivazione o destinazione militare, non sono da guerra, e manca una sanzione per il loro impiego. Proiettili perforanti sono solo quelli con nucleo di acciaio ad alta durezza (500 Brinnel), non quelli interamente in acciaio dolce. Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare da esso, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono. Denunzia: non va denunziato l’acquisto, ma la detenzione ; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare del Min. Int.). Le cartucce a munizione spezzata per fucile (non quelle per pistola) sono esenti da denunzia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da fuoco denunziate. Se si supera il numero di mille, alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata vadano denunziate, ma è tesi priva di razionalità. Le cartucce a palla devono essere denunziate in qualsiasi quantitativo. Non è tenuto a denunzia di munizioni e polvere chi è titolare di licenza di collezione per armi antiche e rare . La Cassazione dice che è lecito non denunziare fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Ma si potrebbe sostenere agevolmente che non si deve denunziare la polvere fino a 5 kg . Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione. Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l’intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito. In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere! Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma consiglio di tenerli in locali separati. Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito. Ricarica: le munizioni possono essere caricate in casa; non devono essere denunziati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere. Chi ha denunziato la polvere non deve denunziare le cartucce caricate; anzi la Cassazione ha affermato che non è necessario neppure denunziare la polvere fino a 1785 gr. in quanto mille cartucce a pallini da caccia sono liberamente detenibili (e quindi anche la polvere in esse). Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate o con palla di gomma. Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora (erroneamente) considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO purché con palla di tipo proibito (con nucleo perforante, esplosiva, ecc,). Infatti identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite. Non sono mai da guerra le cartucce a salve o da esercitazione. Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli di munizioni da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili . Lo stesso principio vale per involucri di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto. Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate. Munizioni disattivate: Per disattivare le munizioni è sufficiente sia praticato un forellino sul corpo del bossolo per eliminare polvere. Tutti gi altri componenti sono di libera detenzione. Artifizi pirotecnici Le norme di riferimento sono caotiche e spesso incomprensibili; vediamo che cosa si può dire di sufficientemente sicuro: I) Gli artifici devono essere tutti classificati e recare il marchio CE. II) La classificazione è attribuita dal ministero con decreto. III) Ogni artificio deve recare una etichetta con l’indicazione del decreto, della categoria e del peso netto di materia esplodente poiché ai fini del calcolo dei quantitativi detenibili e trasportabili bisogna calcolare solo la massa attiva. IV) I prodotti declassificati con DM 4 aprile 1973 non rientrano fra gli artifici e gli esplodenti V) Gli artifici rientrano tutti nella V categoria e sono così suddivisi V/C Giocattoli pirici V/D Manufatti pirotecnici da divertimento I decreti non parlano mai degli artifici della IV categoria. Non si capisce se il loro regime è rimasto immutato o se sono passati tutti nella V categoria. Nel dubbio consideriamo che siano rimasti nella IV categoria. Il regime giuridico sarà il seguente. Vendita: È riservata a chi ha licenza e registri di PS, quando è richiesta la registrazione della vendita. È libera negli altri casi, ma purché non si superino i 25 kg in deposito (10 per munizioni giocattolo). Registrazione da parte di chi ha licenza di minuta vendita per esplodenti: IV Registrazione acquisto e vendita V/C Registrazione acquisto e vendita V/D Esente da registrazione V/EI Munizioni giocattolo (vendita libera da parte di chiunque se con deposito massimo di 10 kg). Acquisto: IV Nulla osta o porto d’armi V/C Carta di identità e vendita solo a maggiorenni V/D Libero fino a 25 kg netti Detenzione: IV Denunzia; oltre 25 kg denunzia e licenza di deposito V/C Pare che non occorra la denunzia fino a 25 kg V/D Libera fino a 25 kg; oltre 25 kg denunzia e licenza di deposito Trasporto: Sempre libero per ogni categoria fino a 25 kg Impiego: I prodotti declassificati sono accendibili ovunque, purché non si rechi danno o molestia alle persone. L’accensione degli altri prodotti sarebbe vietata in luogo abitato (divieto di esplosioni o accensioni pericolose (art. 703), Per capodanno e Natale tolleranza purché in concreto non vi sia pericolo di incendio o danno da esplosione per terzi. Nota bene: La categoria che pone più dubbi è la V/C perché una volta i giocattoli pirici erano quelli più favoriti rispetto ai manufatti pirotecnici; un tempo la scala di pericolosità in ordine decrescente, era: IV artifici con effetto esplodente V/C giocattoli pirici. Attualmente è: IV artifici V/C giocattoli pirici V/D manufatti pirotecnici. Purtroppo non sono neppure comunicati i parametri che servono per distinguere i tre gruppi!
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